1. Secondo quanto disposto dal D. M. 509/99 e dal D. M. 270/04, per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’Italiano.
2. La Facoltà, per i corsi di laurea triennali, definisce la Lingua INGLESE come tipologia di competenze linguistiche che deve essere posseduta.
3. La Facoltà, per i corsi di Laurea Specialistica o Magistrale, definisce come tipologia di competenze linguistiche che deve essere posseduta la lingua FRANCESE, nel caso in cui nel percorso triennale sia stata accreditata la conoscenza della lingua Inglese, ovvero la lingua INGLESE, nel caso in cui nel percorso triennale sia stata accreditata la conoscenze della lingua Francese.
4. La Facoltà, per il grado di conoscenza della lingua straniera prevista ai sensi dell’Art. 10, lett. E DM 509/99, si attiene ai parametri del Common European Framework of Reference (CEF), adottato dal Consiglio di Europa, basato su sei livelli. Come standard minimo di conoscenza è richiesto il livello B1, cui sono riconosciuti 6 crediti. Nel caso di ulteriori conoscenze linguistiche o di seconda conoscenza linguistica, dove previste dal piano di studi, come standard minimo di conoscenza è richiesto il Livello A1.
5. Per gli studenti che non possiedono alcuna certificazione riconoscibile, la Facoltà promuove l’organizzazione di corsi presso il Centro Linguistico di Ateneo; il conseguimento del livello da titolo al riconoscimento dei crediti relativi.
6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera è accreditata da apposita commissione.